D.P.I. Anticaduta
Art. 122 (Ponteggi ed opere provvisionali)
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone.
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione individuali anticaduta.
Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI (art. 77 c. 4. D.Lgs.81/2008).
Inoltre deve provvedere a mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione periodica annuale, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
Noi siamo autorizzati ad effettuare tali controlli periodici!
Sono previsto l’arresto da 3 a 6 mesi, oppure un’ammenda da 2500 € a 6400 € !
Non esitate a contattarci per qualunque quesito.
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Simmerle - Ecodrive sas
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Docenti ed esperti
V.D.I.
Associazione degli ingegneri tedeschi
I.A.G.
Istituto per la sicurezza sul lavoro e della salute